Il sistema informativo ClassyFarm è stato richiesto dal Ministero della Salute, in seguito a decreti e regolamenti dell’Unione europea, per il mantenimento del benessere animale e la tutela della sanità pubblica.
La sicurezza alimentare
Il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e ne fissa le procedure.
L’Articolo 19 riguarda gli obblighi relativi agli alimenti. In particolare, il paragrafo 3 stabilisce che “gli operatori del settore alimentare informano immediatamente le autorità competenti quando ritengano o abbiano motivo di ritenere che un alimento da essi immesso sul mercato possa essere dannoso per la salute umana”, collaborando con le autorità competenti riguardo ai provvedimenti volti ad evitare o ridurre i rischi provocati da un alimento che hanno fornito.
L’igiene dei prodotti alimentari
Il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 concerne l’igiene dei prodotti alimentari; incarica gli Operatori del settore alimentare che allevano animali o producono primari d’origine animale di tenere registrazioni riguardo:
- Le misure adottate per il controllo dei pericoli;
- La natura e l’origine degli alimenti somministrati agli animali;
- I prodotti medicinali veterinari o altre cure somministrate agli animali, indicando i periodi di utilizzo e di sospensione;
- L’insorgenza di malattie che possono incidere sulla sicurezza dei prodotti di origine animale;
- I risultati delle analisi effettuate su campioni prelevati da animali, che abbiano rilevanza per la salute umana.
Inoltre, “gli operatori del settore alimentare possono essere assistiti da altre persone, quali i veterinari, gli agronomi e i tecnici agricoli, nella tenuta delle registrazioni”. Per l’appunto, in Italia, la figura professionale che offre supporto all’allevatore è rappresentata dal Veterinario Aziendale.
Il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. In particolare, l’allegato II prevede l’obbligo di trasmissione alle strutture di macellazione delle Informazioni sulla Catena Alimentare (ICA), relative agli animali che devono essere macellati.
I controlli ufficiali
Il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 è relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e quindi alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.
L’Articolo 4 di tal regolamento riguarda gli obblighi generali in relazione all’organizzazione di controlli ufficiali. Gli Stati membri garantiscono i controlli ufficiali eseguiti periodicamente, senza preavviso e in qualsiasi fase della produzione e della distribuzione, tenendo conto dei rischi associati soprattutto con gli animali, con i mangimi, con gli alimenti e con le aziende del settore che possano influire nella sicurezza e nel benessere animale.
Il paragrafo 6 dell’Articolo 27 prevede che “gli Stati membri possono eseguire i controlli ufficiali con frequenza ridotta o ridurre l’importo delle tariffe per i controlli a carico degli operatori del settore alimentare in considerazione dei sistemi di autocontrollo e di rintracciabilità attuati dagli stessi operatori nei propri stabilimenti” (Rif. Decreto Ministeriale 7 dicembre 2017).
Le malattie animali trasmissibili
La sorveglianza è un elemento chiave per il controllo delle malattie e affinché questo sistema risulti efficace, si richiede l’acquisizione di dati e di informazioni sulla situazione epidemiologica e sullo stato sanitario degli animali negli stabilimenti.
Il Regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 è relativo alle malattie animali trasmissibili e abroga atti in materia di sanità animale.
Gli operatori, secondo l’articolo 10 (“Responsabilità per la sanità animale e le misure di biosicurezza”) sono responsabili della sanità degli animali, dell’uso prudente e responsabile dei medicinali veterinari, della riduzione al minimo del rischio di diffusione delle malattie e delle buone prassi di allevamento. I professionisti infatti, si adoperano per ridurre al minimo il rischio di diffusione delle malattie nel contesto del loro rapporto professionale con gli animali.
Gli operatori devono osservare il comportamento degli animali, le modifiche dei parametri di produzione e individuare mortalità anomale o altri sintomi di malattie gravi (Art. 24, “Obbligo di sorveglianza degli operatori”). Essi devono assicurare, inoltre, che gli stabilimenti di cui sono responsabili, ricevano visite di sanità animale condotte da un veterinario. Tenendo conto della tipologia di stabilimento, delle specie di animali, della situazione epidemiologica nella zona e di qualsiasi altra sorveglianza (Art. 25, “Visite di sanità animale”).
In seguito ai citati regolamenti dell’Unione europea, il Ministero della Salute ha ritenuto doveroso definire un sistema informativo per il funzionamento delle reti di epidemio-sorveglianza, estensione ed integrazione del sistema informativo nazionale delle anagrafi zootecniche già in uso, individuando altresì la figura professionale del Veterinario Aziendale.